VI ciclo TFA 2021: parere MEF. Approvato

Il sindacato scolastico FLP Scuola della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche ha annunciato la partenza del VI CICLO. Il giorno 15 Gennaio il sito della FLP Scuola della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche ha annunciato infatti che il bando entro uscirà Febbraio 20021 riproponiamo QUI sotto screen originale al sito della nota organizzazione sindacale. L’importante sindacato nazionale sul proprio sito ufficiale ha dato l’annuncio in anteprima confermando anche le date del bando.

Il Ministero dell’economia e delle finanze si è espresso con nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019 sulla destinazione per il triennio 2018-2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno, di cui i primi due cicli già attivati. Approvato dal MEF, il VI CICLO TFA SOSTEGNO 2020/2021 (partirà in ritardo causa Covid-19). Ricordiamo che quello appena partito nel Dicembre 2020 in realtà si riferisce all’anno accademico 2019/2020. Il sesto ciclo è riferibile all’anno accademico 2020/2021 (anche se inizierà in ritardo) e prevede un numero complessivo di oltre 6.000 posti.

Decreto MEF sostegno. Decreto MEF sostegno 2021 – Decreto VI CICLO – Specializzazione Sostegno 2021 – MEF – docenti di sostegno

Vedi programma e bando tfa sostegno.

Bando sostegno 2021 – Bando specializzazione sostegno.

Si tratta di un passaggio fondamentale per quel che riguarda il Miur.  Al momento, in base all’autorizzazione del MEF sono stati circa 14.000 (+ 7.000 idonei) V ciclo.

La precedente offerta era data dalla Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno ed era Definita ai sensi dell’art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016.

Il Miur oltre i 14.000 posti autorizzati dal Mef aveva chiesto di aggiungere anche i 7.000 idonei del IV ciclo per un totale quindi di 21.000 posti.

Si ricorda che il sistema è regolato dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 10 settembre 2010, n. 249. Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

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SOMMARIO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 10 settembre 2010, n. 249.

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249.
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n) , e sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l’articolo 1, commi 4 e 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l’articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l’articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto
l’articolo 5 -bis del decreto-legge 1° settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l’attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l’attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull’autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell’adunanza del 25 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, espresso nell’adunanza del 26 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell’adunanza del 26 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell’adunanza del 22 giugno 2009;
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Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell’adunanza dell’8 marzo 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la fi gura di docente esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall’ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiché la maturazione di competenze docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perché i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall’ambito del presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre
2010;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.
Art. 2.
Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti
1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.
2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell’unitarietà della funzione docente.
Art. 3.
Percorsi formativi
1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento, all’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati:
a) per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
b) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fi ni del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;
b) l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fi ne di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità;
c) l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
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5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 12.
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.
7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi anche dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
Art. 4.
Corsi di laurea magistrale
1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all’articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.
2. L’istituzione e l’attivazione dei corsi di cui al comma 1 è subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all’istituzione del corso, indica la facoltà o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l’apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.
5. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo.
6. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di riferimento, dalle  università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.
7. Dall’attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5.
Programmazione degli accessi
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell’economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 6.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
1. Il corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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2. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all’ultimo anno.
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all’articolo 11 e da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale.
Art. 7.
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado
1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) , per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10.
2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a) ;
b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b) .
Art. 8.
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
secondo grado
1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera b) , per l’insegnamento nella scuola secondaria di
secondo grado, comprendono: a. il conseguimento della
laurea magistrale a numero programmato con prova di
accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio
formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante disciplinati dall’articolo 10.
2. (comma non ammesso al “Visto” della Corte dei
conti)
Art. 9.
Formazione degli insegnanti di materie artistiche,
musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo
e di secondo grado
1. I percorsi formativi per l’insegnamento di materie
artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria
di primo e di secondo grado comprendono:
a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con
prova di accesso al relativo corso;
b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati
dall’articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a) ;
b) i corsi accademici biennali necessari per accedere
al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b) .
3. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, in relazione alle modifi che
di ordinamento conseguenti all’attuazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008
n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che
individuano, per le classi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio
annuale di cui al comma 1, lettera b.
4. Per l’utilizzazione dei docenti tutor si applicano le
disposizioni dell’articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e
gestionali delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli
di facoltà sono attribuite ai consigli accademici. Per le
attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in
crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.
Art. 10.
Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di
secondo grado
1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7
comma 1 lettera b) , 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1
lettera b) è un corso di preparazione all’insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui
agli articoli 7 comma 1 lettera a) , 8 comma 1 lettera a) e 9
comma 1 lettera a) . A conclusione del tirocinio formativo
attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell’istruzione,
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dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all’adozione
del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera
a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modifi cazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in
una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39,
e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si
articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti
formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una
facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono
altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa
università ovvero fra facoltà di una o più università o tra
facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:
a) insegnamenti di scienze dell’educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19
crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche
sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla
una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo,
di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fi ne di
integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del
predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle
necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli
alunni con disabilità.
c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche
in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una
stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio
didattico;
d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle
esperienze di tirocinio.
4. La gestione delle attività del tirocinio formativo
attivo è affi data al consiglio di corso di tirocinio, così
costituito:
a) nelle università, dai tutor coordinatori di cui all’articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari
che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti
scolastici o coordinatori didattici, designati dall’uffi cio
scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i
tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti;
il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti
universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile
una sola volta;
b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all’articolo 11
comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o
coordinatori didattici, designati dall’uffi cio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da
un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente
del consiglio di corso è eletto tra i docenti delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo
mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l’integrazione
tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori
didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici
e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei
tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o
delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
6. L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la
stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro
svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha
seguito l’attività. Della relazione fi nale di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto
attività nel corso di tirocinio e correlatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all’esposizione
delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la
capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello
culturale e scientifi co le competenze acquisite nell’attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell’ambito della
didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività
di laboratorio.
7. La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione
è subordinato alla verifi ca della presenza ad almeno il
70% delle attività di cui al comma 3 lettere a) , ad almeno
l’80% delle attività di cui al comma 3 lettera b) , ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera c) e ad
almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera d) .
8. Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame
di abilitazione all’insegnamento che ne costituisce parte
integrante e che consiste:
a) nella valutazione dell’attività svolta durante il
tirocinio;
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un
tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione fi nale di tirocinio.
9. La commissione d’esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
a) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor
coordinatori, da un rappresentante designato dall’uffi cio
scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;
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b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che
hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o
tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’uffi cio scolastico regionale ed è presieduta da un docente
delle istituzioni medesime designato dall’istituzione di
riferimento.
10. La commissione assegna fi no a un massimo di 30
punti all’attività svolta durante il tirocinio; fi no a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b) ;
fi no a un massimo di 10 punti alla relazione fi nale di tirocinio. L’esame di tirocinio è superato se il candidato
consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito
il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profi tto della laurea magistrale o del
diploma accademico di secondo livello e degli esami di
profi tto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fi no a un
massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso
in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
12. La valutazione fi nale complessiva effettuata dalla
commissione secondo le modalità previste dal presente
articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore
abilitante all’insegnamento e che dà luogo, ove superato,
al rilascio del relativo diploma.
Art. 11.
Docenti tutor
1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affi dati
compiti tutoriali, in qualità di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori è affi dato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando
il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti
attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei
materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle
attività di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio
diretto e indiretto;
d) seguire le relazioni fi nali per quanto riguarda le
attività in classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare
gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici
della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di
accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la
gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti
compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell’elenco
di cui all’articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che
ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all’articolo 6 si
avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato
il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le
istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole
e con l’Uffi cio scolastico regionale, al rapporto con gli
studenti e alle attività di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno,
il contingente di studenti da seguire nel percorso di
tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle fi nanze sono stabiliti i contingenti
del personale della scuola necessario per lo svolgimento
dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla
base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all’indizione ed allo svolgimento delle selezioni.
La facoltà provvede all’affi damento dell’incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un
ulteriore anno. L’incarico è soggetto a conferma annuale
secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale
dall’insegnamento e, per i tutor organizzatori, l’esonero
totale dall’insegnamento stesso.
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di
facoltà.
7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al
loro percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l’istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i
cui risultati sono utilizzati anche ai fi ni della conferma. I
risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.
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Art. 12.
Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate
1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le
istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali
per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fi ne
accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Uffi cio scolastico regionale predispone e
aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione,
accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui
all’articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14,
avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica
i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con
il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di inserimento nell’attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;
c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e) eventuale partecipazione dell’istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se
campionata, a quelle internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni
scolastiche.
3. I criteri per l’accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
4. Ciascun Uffi cio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell’elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l’inserimento nell’elenco.
Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l’istituzione scolastica
interessata è espunta dall’elenco.
Art. 13.
Percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità
1. In attesa della istituzione di specifi che classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi
percorsi di formazione, la specializzazione per l’attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue
esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità, che devono prevedere l’acquisizione di un
minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300
ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e
articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono
defi nite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri
stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi,
autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento
di specifi ci insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in possesso di specifi ca e documentata
competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo
conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione
e presuppongono il superamento di una prova di accesso
predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con
esito favorevole l’esame fi nale consegue il diploma di
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente
l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fi ni delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato
sui relativi posti disponibili.
Art. 14.
Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera
1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in
possesso di abilitazione e di competenze certifi cate nella
lingua straniera di almeno Livello C1 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel
2001 dal Consiglio d’Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti
per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono
l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi
di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto,
sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con
esito favorevole l’esame fi nale è rilasciato il certifi cato
attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di
una disciplina non linguistica in lingua straniera.
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31-1-2011 Supplemento ordinario n. 23/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 24
Art. 15.
Norme transitorie e fi nali
1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante
il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui
all’articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato
2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del
26 luglio 2007 e successive modifi che ed integrazioni, è
corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011,
sono iscritti a uno dei percorsi fi nalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a) .
c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti
in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori
di educazione fi sica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fi sica.
2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti) e all’articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli
insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola
secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali
di cui all’articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto
2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010,
ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per
un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel
corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti
previsti dalla tabella 11 ai fi ni dell’integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1
mantengono la loro validità ai fi ni dell’inserimento nella
terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di
cui all’articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti
gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli
previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e
successive integrazioni e modifi cazioni.
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al
comma 1 sono a numero programmato secondo le specifi che indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi
dell’articolo 5, comma 1.
5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di
tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verifi care
le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di
insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un
test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio
nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un
massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30
punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di
servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel
comma 13.
6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fi ssata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il test preliminare è una prova costituita da domande
a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verifi care le competenze linguistiche
e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore,
comprende un numero di domande pari a 60. La risposta
corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non
data o errata vale 0 punti.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a
21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle
discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di
concorso. Nel caso di classi di concorso per l’insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l’insegnamento
dell’italiano è prevista una prova di analisi dei testi.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a
21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata
se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle
specifi cità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi
di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne
è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel
caso di classi di abilitazione affi date al settore dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale
può essere sostituita da una prova pratica.
12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso al tirocinio formativo attivo.
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13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:
a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifi ca classe di concorso
o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre
entro la data in cui è bandita la selezione:
i) 360 giorni: 4 punti
ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti
iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti
iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire
10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3,
lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10,
comma 3, lettere c) e d) . Nel caso in cui i soggetti di cui al
presente comma svolgano attività di insegnamento nelle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 1 sono
stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano
servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo
articolo , in modo da consentire l’effettivo svolgimento
del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli
specifi ci contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti
c) attività di ricerca scientifi ca sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero
dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifi ci contenuti disciplinari
della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo
impedisca l’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio
formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione di appartenenza e anche in assenza
di preventiva autorizzazione della stessa.;
d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profi tto della laurea magistrale, specialistica
o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente
inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai
candidati che hanno superato il test preliminare, la prova
scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a
21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova
scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il
punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli
dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio,
prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di
servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si
tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale
il candidato più giovane.
15. Ai fi ni dell’assegnazione del punteggio di cui all’articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei
voti conseguiti negli esami di profi tto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami
di profi tto della laurea di vecchio ordinamento in base
alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo
e degli esami di profi tto sostenuti nel corso dell’anno di
tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi
3 e 4, fi no a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione
all’insegnamento.
16. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono
attivare percorsi formativi fi nalizzati esclusivamente al
conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella
scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta uffi ciale n. 175 del 29 luglio 1997. L’ammissione
al percorso è subordinata al superamento di una prova
di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5
con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10
e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti
formativi fi nalizzati al rafforzamento delle competenze di
cui all’articolo 2. Il percorso si conclude con un esame
avente valore abilitante e che consiste nella redazione e
nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.
La commissione di abilitazione è composta dai docenti
del percorso e da un rappresentante designato dall’uffi cio
scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.
17. Coloro che hanno superato l’esame di ammissione
alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi
di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione
attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di
cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti
acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di
studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze
della formazione primaria al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà
in cui si sono svolti i predetti corsi durante l’anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati
nell’incarico di docenza fi no al completamento dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze
della formazione primaria concludono il corso di studi e
conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa
vigente all’atto dell’immatricolazione.
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20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 137
del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore
del presente decreto mantengono la loro validità ai fi ni
dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione
di riferimento.
21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello
ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell’università
e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata
in vigore del presente decreto, con il conseguimento del
previsto titolo fi nale abilitante per l’accesso all’insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di
abilitazione per le quali sono stati ammessi.
22. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui
agli (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto”
della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fi ni dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifi co disciplinari di scienze
dell’educazione della tabella 11 sono integrati dai settori:
M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12, le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni
di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa
con gli Uffi ci scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
24. (comma non ammesso al “Visto” della Corte dei
conti)
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d’Aosta , delle scuole funzionanti nelle
Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in
lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con
la Regione Val d’Aosta, con la Regione Friuli VeneziaGiulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano
al fi ne dell’adattamento delle disposizioni contenute nel
presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e
nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di
ricerca degli altri Stati.
26. Con specifi che disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel
presente decreto e le eventuali successive modifi che riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento
del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al
sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le università adeguano i regolamenti didattici di
ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo
da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire
dall’anno accademico 2011/2012.
Art. 16.
Norma fi nanziaria
1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati
dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a
carico della fi nanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Uffi ciale .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 2010
Il Ministro: GELMINI